Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio,
alle colf e alle badanti).
• Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.), che non sono iscritte ad altri fondi previdenziali e hanno almeno tre mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata (per il 2008 il 24,72%) nei 12
mesi precedenti il periodo indennizzabile. Le libere professioniste iscritte alla Gestione
separata possono usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione dal lavoro è requisito indispensabile per ottenere l’indennità.
• Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti). Queste categorie non hanno l'obbligo di
astensione dal lavoro.
• Al padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata, in alternativa alla
madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
• Alla madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi