Il cambiamento del nome/cognome ha carattere eccezionale e, secondo la giurisprudenza, è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.
La domanda può essere motivata anche da intenti soggettivi purché non contrastanti con il pubblico interesse.
Il cittadino non ha un vero e proprio diritto soggettivo al cambiamento del nome/cognome, ma un interesse legittimo che deve essere sottoposto al vaglio della Pubblica Amministrazione.
È possibile cambiare nome in due modi:
- sostituendolo
- aggiungendo un altro nome
È possibile cambiare cognome unicamente sostituendolo.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica oppure di famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.